Regolamento Interno

 

Regolamento Interno

Dell’Associazione religiosa “CHIESE ELIM IN ITALIA”

Art. 1. Chiese locali
Sono considerate chiese locali i gruppi con almeno 20 credenti battezzati in acqua per immersione, rappresentati da un pastore, che abbiano un locale aperto al pubblico con regolari riunioni di culto settimanali e che siano finanziariamente autosufficienti. Tuttavia, il Comitato Esecutivo potrà, in casi di particolari condizioni, valutare la possibilità di accettazione anche delle domande di adesione di gruppi con un numero inferiore di credenti. Ciò, ad esempio, per facilitare l’ingresso nell’Associazione di gruppi geograficamente isolati.

Art. 2. Stazioni missionarie
Sono considerate stazioni missionarie i gruppi con un numero di credenti inferiore a 20, i quali si riuniscono settimanalmente sotto la guida di un anziano inviato da una chiesa regolarmente iscritta all’Associazione.

Art. 3. Requisiti per la nomina a ministro di culto

Possono essere nominati ministri di culto i pastori senior che:
a) siano cittadini italiani;
b) siano iscritti all’Associazione da almeno 2 anni;
c) abbiano almeno 60 membri di chiesa, come da apposita dichiarazione del numero dei membri adulti battezzati, dei simpatizzanti e dei bambini;
d) abbiano un’adeguata preparazione biblica o siano comunque disposti ad acquisirla mediante corsi biblici messi a loro disposizione (vedi Art. 4);
e) non abbiano subito condanne, tranne i casi in cui sia intervenuta pronuncia di riabilitazione o dichiarazione di estinzione del reato.
La nomina sarà preceduta da un colloquio con una Commissione stabilita dal Comitato Esecutivo durante il quale i candidati esporranno le proprie convinzioni dottrinali relativamente agli articoli di fede delle “Chiese Elim in Italia”.
Possono inoltre essere nominati ministri di culto, sempre che abbiano i suddetti requisiti, i pastori proposti dai loro pastori senior.
Il Comitato Esecutivo può proporre all’Assemblea degli associati la revoca della nomina a ministro di culto del socio per il quale non sussistano più i requisiti sopradescritti o sia stato sottoposto a gravi misure disciplinari.

Art. 4. Corsi di istruzione biblica

Sono previsti corsi di istruzione biblica (relativi agli articoli di fede sottoscritti all’atto dell’iscrizione) per i pastori che chiedano la nomina a ministro di culto. Tali corsi verranno organizzati localmente a cura del Dipartimento Istruzione Biblica.

Art. 5. Comitati distrettuali
Il Paese è stato suddiviso in 5 distretti nei quali saranno insediati i rispettivi Comitati Distrettuali. I distretti comprendono le seguenti regioni:
a) Distretto Nord-Est: Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino e Sardegna;
b )Distretto Nord-Ovest: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Toscana;
c) Distretto Centro: Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio;
d) Distretto Sud: Campania, Basilicata e Puglia;
e) Distretto Calabria-Sicilia: Calabria,Sicilia e isole limitrofe.
I componenti dei Comitati Distrettuali sono proposti dal Comitato Esecutivo e ratificati dall’Assemblea dei soci (vedi art. 17 comma i) dello Statuto.

Art. 6. Settori di attività
A norma dell’art. 17 comma i) dello Statuto, vengono istituiti i seguenti settori di attività o dipartimenti:
a) Evangelizzazione
b) Istruzione Biblica;
c) Missioni;
d) Gioventù;
e) Pubbliche Relazioni e Rapporti Esteri;
f) Donne;
g) Pubblicazioni;
h) Musica;
i) Attività Centri Comunitari.
I nomi dei responsabili dei settori di attività vengono proposti dal Comitato Esecutivo e ratificati dall’Assemblea dei soci.

Art. 7. Gestione di beni immobili
i fini di una maggiore tutela della proprietà, come dall’art. 17 comma d) dello Statuto, tutte le Chiese che lo desiderino potranno intestare a proprie spese gli immobili all’Associazione, conservando il diritto di recessione e sostenendo anche in questo caso i relativi oneri. Si demanda al Comitato Esecutivo lo studio delle modalità da attuare, avvalendosi di professionisti competenti in materia.

Art. 8. Requisiti per l’elezione a cariche direttive
Possono essere eletti come membri del Comitato Esecutivo i soci che:
a) siano cittadini italiani;
b) siano pastori iscritti come responsabili di una chiesa locale;
c) risultino iscritti all’Associazione come pastori da almeno cinque anni;
d) siano disposti a visitare le chiese su mandato del Comitato Esecutivo;
e) non abbiano subito condanne, tranne i casi in cui sia intervenuta pronuncia di riabilitazione o dichiarazione di estinzione del reato.

Art. 9. Misure disciplinari
I pastori o gli anziani che abbiano una condotta o una dottrina contraria alla Parola di Dio e quindi agli articoli di fede sottoscritti, vengono sottoposti dal Comitato Esecutivo a misure disciplinari che, a seconda della gravità della violazione, possono essere:
a) l’ammonizione;
b) la sospensione temporanea dai privilegi di soci (ossia la partecipazione al voto e all’esercizio di tutte le funzioni eventualmente ricoperte);
c) l’espulsione dall’Associazione su decisione della maggioranza assoluta dell’Assemblea ordinaria o straordinaria degli associati (Matteo 18:16-20; Romani 16:17-18; 1 Corinzi 5:11-12; Galati 1:8-9; 6:1; 2 Tessalonicesi 3:6-15; Tito 3:10; 2 Giovanni 9-11).

Art. 10. Ordinazione al ministero
I pastori responsabili (o pastori senior), i co-pastori, i pastori e gli anziani che ne facciano richiesta, vengono ufficialmente riconosciuti davanti all’Assemblea degli Associati con una cerimonia di ordinazione mediante preghiera ed imposizione delle mani da parte dei membri del Comitato Esecutivo (Atti 13:3; 14:23; 1 Timoteo 4:14; 5:22; 2 Timoteo 1:6) e sarà loro rilasciato un certificato di ordinazione.

Art. 11. Visite ministeriali nelle Chiese
Le Chiese che usufruiscono di un servizio spirituale od amministrativo da parte di uno o più membri del Comitato Esecutivo o di loro delegati, sono fraternamente incoraggiate a provvedere al loro vitto, alloggio e rimborso delle spese sostenute (Matteo 10:40-42; Romani 16:1-2; Filippesi 2:29; Tito 3:13; 3 Giovanni 6,8).

Art. 12. Fondo pensione I.N.P.S.
A seguito della stipulazione delle ‘intese’ tra le “Chiese Elim in Italia” ed il Ministero dell’Interno, viene istituito presso l’I.N.P.S. il Fondo Speciale Pensione per i ministri di culto iscritti all’Associazione. Possono iscriversi a tale Fondo, su attestazione fornita dal Comitato Esecutivo, i soci che:
• siano ministri di culto;
• abbiano la cittadinanza italiana e siano residenti in Italia;
• siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione al Fondo.
Ogni iscritto è tenuto a versare il relativo contributo direttamente all’INPS in rate bimestrali posticipate

Art. 13. Quote sociali
La quota annuale di ogni singola chiesa o ente comprende anche la quota del pastore senior e del responsabile dell’ente.
Inizialmente, le quote annuali per ogni singola chiesa o ente sono proposte dal Comitato Esecutivo previa approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, secondo i seguenti parametri:
– 200,00 Euro all’anno per chiese fino a 100 membri;
– 250,00 Euro all’anno per chiese da 101 a 200 membri;
– 300,00 Euro all’anno per chiese da 201 a 300 membri;
– 400,00 Euro all’anno per chiese da 301 a 400 membri;
– 500,00 Euro all’anno per chiese da 401 a 500 membri;
– 600,00 Euro all’anno per chiese con oltre 501 membri.
• La quota associativa dei co-pastori è fissata nella misura del 50% della quota annua del pastore senior;
• La quota dei pastori è fissata ad Euro 75,00 all’anno;
• La quota degli anziani è fissata ad Euro 50,00 all’anno.

Art. 14. Quota per Fondo patrimoniale
Come da delibera dell’assemblea dei soci del 30 aprile 2009, ogni chiesa dovrà versare una quota speciale “una tantum” di 200,00 Euro per la costituzione del Fondo Patrimoniale di 50.000,00 Euro, in vista del riconoscimento giuridico da parte del Ministero dell’Interno,

Art. 15. Ruoli ministeriali

Sarà redatto un albo dei ministeri delle “Chiese Elim in Italia”, in cui saranno iscritti tutti i pastori responsabili di chiese che hanno le credenziali del Movimento e tutti gli altri ministeri nazionali che saranno riconosciuti dal Comitato Esecutivo e dall’assemblea dei soci, quali apostoli, profeti, dottori, insegnanti, evangelisti, fermo restando che ogni singolo ministero riconosciuto a livello nazionale abbia sempre una chiesa d’appartenenza.

Art. 16. Iscrizione numero di anziani per chiesa
A norma di quanto previsto dall’Art. 7, secondo comma, ogni singola chiesa, oltre al pastore responsabile (o pastore senior), può proporre di iscrivere:
– Un socio, se ha fino a 100 membri;
– Due soci, se ha fino a 200 membri;
– Tre soci, se ha oltre 201 membri.
I pastori e gli anziani divenuti pastori responsabili (o pastori senior) manterranno la data della loro iscrizione originale.

Art. 17. Soci onorari
Sono considerati soci onorari gli ex membri del Comitato Esecutivo in emeritazione. Essi possono partecipare alle assemblee, hanno diritto di parola, ma non di voto e sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 18. Proposte di modifiche del Regolamento Interno
Eventuali proposte di modifiche o di aggiunte al Regolamento Interno dovranno essere presentate dal Comitato Esecutivo o da almeno il 20% degli associati perché vengano discusse e approvate dall’assemblea stessa.

Art. 19. Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato all’unanimità dall’Assemblea dei soci, tenutasi a Isola delle Femmine (PA) il 30 aprile 2009, entrerà in vigore dal 1° maggio 2009.

(Il suddetto Regolamento Interno, approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci il giorno 30 aprile 2009, è stato registrato in data 20 maggio 2009 con atto notarile del Dr. Cesare Chiodi Daelli, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano).