Statuto delle
“CHIESE ELIM IN ITALIA”

Statuto delle
“CHIESE ELIM IN ITALIA”

I. COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

È costituita l’associazione religiosa denominata “CHIESE ELIM IN ITALIA”, d’ora in avanti chiamata “l’Associazione”.

L’Associazione è in comunione spirituale con “The Elim Church Incorporated”, la cui sede ufficiale è situata al seguente indirizzo: 115 St. Georges Road Cheltenham, Gloucestershire, GL50 3HN, Gran Bretagna.

Essa abbraccia tutte le Chiese cristiane evangeliche e di fede pentecostale, i ministeri evangelistici, i ministeri di lode e di adorazione, le missioni, le associazioni cristiane di volontariato, gli enti culturali e socio-assistenziali esistenti nel territorio dello Stato Italiano che chiedono di farne parte, i quali, pur conservando la propria forma di governo, sono legati dalla stessa comunione di fede e di dottrina, basate sulle Sacre Scritture ed in particolare sulla Dichiarazione di Fede riportata qui di seguito:

LE VERITÀ FONDAMENTALI

1. La Bibbia.

Noi crediamo che la Bibbia, come è stata data nei testi originali, è la Parola di Dio, senza errori, pienamente ispirata ed infallibile, e la suprema e finale autorità in ogni materia di fede e di condotta.

2. La Trinità.

Crediamo che Dio esiste in tre Persone coeguali e coeterne: Padre, Figliuolo e Spirito Santo, e che queste tre Persone sono un solo Dio, sovrano nella creazione, nella provvidenza e nella redenzione.

3. Il Salvatore.

Crediamo nella vera e propria divinità del nostro Signore Gesù Cristo, nella Sua nascita verginale, nella Sua reale e completa umanità, nella Sua vita senza peccato, nel Suo insegnamento autorevole, nel Suo sacrificio espiatorio e sostitutivo mediante lo spargimento del Suo sangue, nella Sua resurrezione corporale, nella Sua ascensione alla destra del Padre, nella Sua celeste intercessione e nella Sua seconda venuta per ricevere la Sua Chiesa.

4. Lo Spirito Santo.

Crediamo nella divinità dello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figliuolo, e nella necessità della Sua opera di convinzione di peccato, di ravvedimento, di rigenerazione e di santificazione, e che al credente è anche promesso un conferimento di potenza come dono di Cristo tramite il battesimo nello Spirito Santo con i segni che l’accompagnano. Mediante questo conferimento il credente riceve potenza per una più completa partecipazione al ministero della Chiesa, alla sua adorazione, evangelizzazione e servizio.

5. Il genere umano.

Crediamo nella universale peccaminosità di tutti gli uomini a causa della caduta, che rende l’uomo soggetto all’ira ed alla condanna di Dio.

6. La salvezza.

Crediamo nella necessità della salvezza tramite il pentimento verso Dio e la fede nel Signore Gesù Cristo, mediante i quali il peccatore è perdonato ed accettato come giusto agli occhi di Dio. Questa giustificazione è imputata per la grazia di Dio a causa dell’opera espiatoria di Cristo, è ricevuta solamente per fede ed è manifestata dal frutto dello Spirito e da una vita santa.

7. La Chiesa.

Crediamo nell’unità e nel sacerdozio spirituali di tutti i credenti in Cristo, che compongono la Chiesa universale, il Corpo di Cristo.

8. Il ministero.

Crediamo nei ministeri che Cristo ha stabilito nella Sua Chiesa, cioè apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, e nella presente operazione dei molteplici doni dello Spirito Santo secondo il Nuovo Testamento.

9. Gli ordinamenti.

Crediamo nel battesimo dei credenti per immersione in acqua, in ubbidienza al comandamento di Cristo e nella commemorazione della morte di Cristo con la celebrazione della Cena del Signore fino al Suo ritorno.

10. Il grande mandato.

Crediamo che il Vangelo abbraccia i bisogni dell’uomo intero e che perciò alla Chiesa è stato dato l’incarico di predicarlo a tutto il mondo e di adempiere il ministero di guarigione e di liberazione per i bisogni spirituali e fisici del genere umano.

11. Il Re che verrà.

Crediamo nel ritorno personale, fisico e visibile del Signore Gesù Cristo per regnare con potenza e gloria.

12. Lo stato futuro.

Crediamo nella resurrezione dei morti e nel giudizio finale del mondo, nell’eterna e cosciente felicità dei giusti e nell’eterna e cosciente punizione dei malvagi.

Art. 2

Sede

La sede dell’Associazione è in Via Biella n. 17, 20143 Milano.

Art. 3

Durata

L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4

Attività

In ottemperanza all’Art. 19 della Costituzione, l’esercizio della professione della propria fede viene esercitato nelle forme del culto evangelico. Esso, nella sua più ampia accezione, viene svolto nel rispetto e nel mantenimento di tutte le peculiarità locali, storiche e del buon costume, coinvolgendo nei suoi aspetti essenziali: la predicazione delle Sacre Scritture, l’uso di cantici cristiani, la preghiera, la lode e l’adorazione, la condivisione delle proprie esperienze di fede, il battesimo in acqua, il matrimonio, la Cena del Signore, il funerale, l’evangelizzazione, lo studio di formazione biblica, nonché tutte le attività volte alla formazione e alla cura del cristiano evangelico, come la cura pastorale e quant’altro possa derivare dalla fedele applicazione dell’insegnamento biblico.

L’associazione ha iniziato le seguenti attività: la promozione delle relazioni fraterne tra le chiese; l’assistenza agli associati nel campo spirituale e amministrativo; la promozione delle attività evangelistiche, conferenze ed incontri pastorali a livello locale, regionale e nazionale; la nomina dei ministri di culto su tutto il territorio nazionale; l’istituzione di corsi di istruzione biblica.

Art. 5

Scopo

L’Associazione ha lo scopo di:

a) promuovere la diffusione dell’Evangelo di Gesù Cristo tramite la predicazione, la stampa, la radio e la televisione;

b) promuovere relazioni fraterne tra le varie chiese e gli altri ministeri;

c) fornire a tutti gli associati assistenza nel campo spirituale, amministrativo e legale;

d) promuovere attività evangelistiche, conferenze ed incontri pastorali a livello locale, regionale e nazionale;

e) aiutare le chiese e gli enti associati ad esercitare e sviluppare le loro attività cristiane e culturali, nel rispetto più completo della loro autonomia amministrativa, finanziaria e spirituale;

f) nominare i ministri di culto su tutto il territorio nazionale;

g) riconoscere i ministeri di apostolo, profeta, pastore, evangelista e dottore;

h) realizzare ogni altra iniziativa rispondente direttamente o indirettamente agli scopi dell’Associazione, come l’apertura ovunque di nuove chiese e centri di evangelizzazione e di volontariato, associazioni culturali e socio-assistenziali, l’istituzione di corsi di istruzione biblica, la realizzazione e la gestione di asili nido e di scuole di ogni ordine e grado, l’assistenza sociale e l’apertura di case d’accoglienza, case di riposo per anziani e per il recupero di tossicodipendenti ed emarginati in genere. L’Associazione rappresenta di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato le Chiese, gli enti e le associazioni che ne fanno richiesta e che aderiscono agli scopi e allo spirito del presente Statuto.

II. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Comitato Esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il Collegio dei Probiviri.

III. ASSOCIATI

Art. 7

Soci

Possono divenire soci dell’Associazione i pastori responsabili (o pastori senior), i co-pastori, i pastori e gli anziani di ogni singola chiesa locale, nonché i rappresentanti degli enti associati che sottoscrivano la suddetta dichiarazione di fede.

Le modalità di adesione dei soci sono regolamentate dall’art. 15 del Regolamento Interno.

Spetta comunque al Comitato Esecutivo dell’Associazione l’esame e l’accettazione delle domande di adesione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, revoca da parte della chiesa o ente di appartenenza e per indegnità fondata su violazioni di norme morali, spirituali e giuridiche, su decisione del Comitato Esecutivo. Contro tale decisione il socio rimosso può presentare ricorso entro 90 giorni al Collegio dei Probiviri.

IV. ASSEMBLEA

Art. 8

Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita dai pastori responsabili (o pastori senior), dai co-pastori, dai pastori e dagli anziani di ogni singola chiesa locale, nonché dai rappresentanti degli enti associati che siano in regola col versamento della loro quota associativa.

I soci non in regola perdono il diritto di voto e sono esclusi dal quorum assembleare.

Essa delibera su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 9

Convocazione assemblee

L’assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo almeno una volta all’anno e non oltre il mese di giugno.

L’assemblea straordinaria viene convocata dal Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% degli associati.

Art. 10

Deleghe

Gli associati che non intervengono alle assemblee possono delegare altri associati a rappresentarli. Ciascun associato non può tuttavia rappresentare per delega più di due altri associati.

Art. 11

Validità delle assemblee

L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, personalmente o per delega, la metà più uno degli associati con diritto di voto.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti personalmente o per delega.

Mancando il numero suddetto, l’assemblea passa in seconda convocazione un’ora dopo quella fissata per la prima, e le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le stesse sono prese a maggioranza dei votanti personalmente o per delega.

Le delibere prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 12

Elezione del seggio

Il seggio è composto dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione, e da due scrutatori, eletti di volta in volta dall’assemblea.

Art. 13

Assemblea ordinaria

I compiti dell’assemblea ordinaria sono:

a) l’esame e l’approvazione di qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno;

b) l’approvazione dei bilanci presentati dal Comitato Esecutivo;

c) l’approvazione della quota associativa proposta dal Comitato Esecutivo;

d) l’elezione del Comitato Esecutivo;

e) l’elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;

f) l’elezione del Collegio dei Probiviri;

g) l’approvazione del Regolamento Interno e sue eventuali modifiche.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria delibera:

a) sulle eventuali modifiche allo Statuto. Le deliberazioni relative devono essere prese con la presenza personale o per delega di almeno il 51% degli associati con diritto di voto (come da art. 8), ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti;

b) sullo scioglimento dell’Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio ad associazioni aventi gli stessi scopi, con la presenza personale o per delega di almeno il 51% degli associati, ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

c) In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

V. COMITATO ESECUTIVO

Art. 15

Composizione ed elezione

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre Consiglieri, eletti dall’assemblea tra i soci che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano iscritti come pastori responsabili di una chiesa locale da almeno 5 anni;

c) non abbiano subito condanne, tranne i casi in cui sia intervenuta pronuncia di riabilitazione o dichiarazione di estinzione del reato.

L’elezione viene effettuata in prima votazione per il Presidente, in seconda votazione per il Vice-Presidente, in terza votazione per il Segretario, in quarta votazione per il Tesoriere, per i quali l’elezione è valida a maggior numero di voti, e in quinta votazione per i restanti tre membri del Comitato Esecutivo, mediante scheda unica e a maggior numero di voti.

I membri del Comitato Esecutivo che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive decadono dalla carica. La sostituzione dei membri del Comitato decaduti per qualsiasi motivo si fa mediante elezione suppletiva, in occasione della prima assemblea degli associati ed i nuovi membri eletti durano in carica per il residuo tempo relativo a quelli decaduti, di cui prendono il posto. Qualora il Comitato Esecutivo si riduca ad un numero inferiore a quattro membri, si procede all’elezione di un nuovo Comitato, convocando d’urgenza l’assemblea dei soci.

Art. 16

Durata e convocazione

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta egli lo reputi necessario, o qualora almeno quattro membri del Comitato gliene facciano richiesta scritta e motivata. Per la validità delle riunioni è necessario l’intervento di almeno quattro membri del Comitato Esecutivo. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 17

Poteri del Comitato Esecutivo

I poteri del Comitato Esecutivo sono:

a) la stesura dell’ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie;

b) l’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie;

c) l’impostazione dei programmi dell’Associazione;

d) la tutela, l’amministrazione e la gestione dei beni mobili ed immobili del patrimonio e delle attività di cui l’Associazione è investita;

f) la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

g) le deliberazioni relative ad eventuali azioni giudiziarie attive e passive, anche per procedure di compromesso ed arbitrato;

h) l’assunzione ed il licenziamento del personale;

i) la nomina di Comitati Regionali o Comitati cui spetti lo studio e/o la gestione di specifici settori di attività dell’Associazione. Di questi Comitati possono far parte anche persone diverse dai membri del Comitato Esecutivo, scelte comunque fra i membri in comunione con le Chiese;

j) l’esame e l’accettazione delle domande di adesione, nonché la proposta dell’ammontare della quota associativa;

l) la nomina dei Ministri di culto per le zone in cui necessitano in tutto il territorio dello Stato Italiano e ne rilascia le credenziali.

m) Il Comitato Esecutivo è inoltre investito di ogni altro potere deliberativo ed esecutivo non espressamente riservato all’assemblea. Il Comitato può delegare uno o più dei suoi membri, o altre persone, per l’esecuzione di compiti particolari rientranti nei poteri ad esso Comitato attribuiti.

Art. 18

Il Presidente

Il Presidente del Comitato Esecutivo è l’esecutore delle delibere del Comitato stesso. Il Presidente convoca l’assemblea ed il Comitato Esecutivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario delle attività dell’associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti.

Il Presidente dovrà inoltre eseguire i seguenti doveri e attribuzioni:

a. Egli rappresenta da solo ed a tutti gli effetti tanto l’Associazione quanto il Comitato Esecutivo di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato;

b. Presiede l’Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, così come convocate dal Comitato Esecutivo;

c. La carica di Presidente si perde per morte, dimissioni o rimozione.

d. In casi di particolare urgenza ha la facoltà di adottare tutte le decisioni da lui ritenute opportune per la tutela degli interessi dell’Associazione, assumendo anche, laddove è necessario, i poteri del Comitato Esecutivo, salvo a riferirne con ogni urgenza a quest’ultimo, per la dovuta ratifica.

e. L’espletamento delle pratiche per ottenere il riconoscimento giuridico, la firma per la stipula delle Intese con lo Stato Italiano, nonché la rappresentanza in giudizio.

Art. 19

Vice-Presidente

Il Vice-Presidente assume le funzioni ed i poteri del Presidente e lo sostituisce per tutto il tempo che quest’ultimo è impedito.

Art. 20

Il Segretario

Il Segretario si occupa della stesura dei verbali di tutte le riunioni ed assemblee, facendone pervenire copia a tutti i membri del Comitato Esecutivo e a tutti i soci che ne facciano richiesta.

Art. 21

Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di prender nota in maniera dettagliata di tutte le entrate e le uscite dell’Associazione. Ad ogni riunione del Comitato Esecutivo dovrà presentare un rapporto. Annualmente presenterà all’assemblea un bilancio generale documentato.

VI. COLLEGIO SINDACALE

Art. 22

Il Collegio Sindacale è composto da due Sindaci Revisori effettivi e da due supplenti, eletti mediante unica scheda tra i soci che non facciano parte del Comitato Esecutivo.

Risultano eletti quali Sindaci effettivi i primi due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, e i successivi due, quali Sindaci supplenti.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi devono esercitare il controllo della gestione del patrimonio sociale, affinché sia conforme allo Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione. Occorrendo, possono farsi assistere da tecnici. Devono presentare una relazione scritta della loro attività all’assemblea annuale degli associati. Ai Sindaci decaduti per qualsiasi motivo, subentrano quelli supplenti.

VII. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti mediante unica scheda tra i soci con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione nei ruoli dei ministeri, e che non facciano parte del Comitato Esecutivo.

Risultano eletti quali Probiviri effettivi i primi tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, e i successivi due quali Probiviri supplenti.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Essi hanno il compito di dirimere le controversie tra i soci ed esaminare eventuali ricorsi presentati dai soci per fatti da essi ritenuti lesivi o per provvedimenti subiti e ritenuti ingiusti.

VIII. PROVENTI E PATRIMONIO

Art. 24

Proventi

I proventi a cui l’Associazione attinge sono:

a) le contribuzioni degli associati e le offerte volontarie raccolte tra gli associati e tra coloro che si interessano all’attività dell’Associazione;

b) offerte provenienti da eredità, donazioni, legati e beni che eventualmente siano destinati all’Associazione.

Art. 25

Fondo Patrimoniale

Il patrimonio iniziale mobiliare di cui l’associazione dispone, a garanzia della sua autonomia e stabilità è di Euro 50.000,00.

I beni dell’Associazione ed il suo patrimonio, comunque formato e costituito, appartengono esclusivamente all’Associazione come tale. A norma dell’Art. 37 del Codice Civile, nessun socio o componente di qualsiasi comitato in seno all’Associazione ha diritto di chiedere ripartizione alcuna o di ricevere dividendi o interessi di sorta, in denaro o in natura, sul patrimonio sociale. I debiti dell’Associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio, ed i componenti dell’Associazione non hanno alcuna responsabilità personale per il fatto di impegni assunti dall’Associazione stessa.

Art. 26

Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27

Bilancio e conto consuntivo

I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Art. 28

Formazione e contenuto del bilancio

Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato Esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.

Art. 29

Approvazione del bilancio

Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il conto consuntivo è approvato dall’assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 30 giugno di ogni anno.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione 20 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 30

Collaboratori di lavoro autonomo

L’associazione può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 31

Dipendenti e collaboratori

L’associazione può assumere dei dipendenti. I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

IX. COMPENSI

Art. 32

Cariche

Tutte le cariche degli organi dell’Associazione sopra indicate sono onorarie e gratuite. Il Comitato Esecutivo tuttavia ha la facoltà di decidere l’eventuale rimborso delle spese incontrate dagli interessati e, in casi del tutto particolari, la concessione di emolumenti.

X. REGOLAMENTO INTERNO

Art. 33

Con apposito Regolamento Interno saranno stabilite le norme di applicazione del presente Statuto. Detto Regolamento dovrà essere presentato dal Comitato Esecutivo all’assemblea ordinaria degli associati per l’approvazione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

XI. LIQUIDAZIONE

Art. 34

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea straordinaria prenderà le necessarie delibere relative alla devoluzione dei beni patrimoniali di proprietà dell’Associazione ad enti aventi gli stessi scopi.

Art. 35

A regolamentazione e ad integrazione di quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi dello Stato in materia.

(Il suddetto Statuto, approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci il 30 aprile 2009, è stato registrato in data 20 maggio 2009 con atto notarile del Dr. Cesare Chiodi Daelli, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano).